Gli animali possono stare nei condomini
Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale
E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento
condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello
stabile ne viene fatta esplicita menzione
L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali
neanche se vota all'unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del
9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha
annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna
determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento
danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e
l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava
il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la
configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma
del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati
rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un
disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte
siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano
obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un
numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel
caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato
disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere,
trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il
comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente
per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero
illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata
perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la
detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della
collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è
sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo
necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla
collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà
una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il
proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non
detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento
condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a
maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai
poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...]
pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al
singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva
proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla
luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle
immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba
una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste".
Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente
idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero
indeterminato di persone".